Il nostro blog

Vuoi comprare la tua prima casa? Ecco come risparmiare sulle imposte

 

1 Dicembre 2019

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa consentono di risparmiare sul costo dell’atto di trasferimento, ma per godere dei benefici devono essere presenti una serie di requisiti soggettivi e oggettivi.

Requisiti soggettivi

1) l’abitazione deve essere situata nel Comune dove si risiede o in quello dove si svolge la propria attività di lavoro o di studio, oppure nel Comune dove ci si impegna a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Poiché la residenza non deve essere trasferita nell’abitazione ma nel Comune dove si trova, si può acquistare anche un immobile locato o che si desidera locare.

Al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e al cittadino italiano emigrato all’estero non è richiesta la residenza o l’impegno a trasferirla; entrambi possono usufruire delle agevolazioni senza questo adempimento.

I cittadini stranieri se soggiornano regolarmente in Italia, possono godere delle medesime agevolazioni dei cittadini italiani.

2) non si deve essere titolari, neanche in comunione con il proprio coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, di altro alloggio situato nello stesso Comune dove è sito l’immobile che si sta acquistando.

Se si è titolari, nel Comune dove si sta acquistando, della nuda proprietà o di una quota di comproprietà di un’abitazione con un soggetto che non sia il coniuge, si può usufruire delle agevolazioni.

3) non si deve essere titolari, neanche per quote, anche in comunione con il proprio coniuge di diritti di proprietà, uso, abitazione di altra abitazione sita su tutto il territorio nazionale e  acquistata con le agevolazioni prima casa. Dal 1 Gennaio 2016 è sufficiente che all’atto dell’acquisto ci si impegni a vendere l’eventuale immobile, di cui si è proprietari, entro 12 mesi.

Requisiti oggettivi

Le agevolazioni sono concesse solo per l’acquisto di immobili ad uso abitativo.

Nel caso si acquisti da un privato o da un’impresa che non ha optato per il regime I.v.a. e quindi si applichi l’imposta di registro, sono esclusi i benefici per le sole abitazioni classificate nelle Categorie Catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Quando si acquista da impresa in regime I.v.a., sono espressamente escluse dai benefici le abitazioni classificate “di lusso” e le cui caratteristiche si trovano nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 agosto 1969.

Pertinenza delle abitazioni

E’ possibile usufruire delle agevolazioni anche per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale (“prima casa”), cioè per le cantine, i magazzini, i locali di deposito, le autorimesse e le tettoie chiuse o aperte che sono censite catastalmente nelle categorie C/2, C/6, C/7.

I benefici sono concessi per l’acquisto di una sola pertinenza per ciascuna categoria, quindi  se ad esempio si acquistano due autorimesse, per la seconda si pagano le imposte ordinarie.

Le pertinenze devono essere site nel Comune dove è situato il bene principale, a cui sono a servizio, non è necessario che si trovino nello stesso edificio (circolare 19/E del 1 marzo 2001 – Agenzia delle Entrate).

Dall’11 Aprile 2008 (risoluzione 149/E – Agenzia Entrate), sono considerate pertinenziali anche le aree scoperte, indipendentemente da come sono censite catastalmente. La superficie non deve però essere superiore a sei volte l’area coperta dell’immobile, altrimenti l’abitazione viene considerata “di lusso” e quindi né l’abitazione, né le sue pertinenze possono essere acquistate con le agevolazioni.

Tassazione

Se chi vende è un privato, l’acquirente indipendentemente dal prezzo dell’immobile, deve pagare l’imposta di registro del 2%, con un minimo di 1.000,00 Euro, da calcolarsi sul valore catastale (che si ottiene moltiplicando la relativa Rendita per 115,50), oltre 100,00 Euro (imposte ipotecarie e catastali).

Se chi vende è un’impresa che ha costruito o ristrutturato (entro 5 anni dalla fine lavori o anche dopo se ha optato per l’applicazione dell’Iva), l’acquirente deve pagare l’I.v.a. del 4% sul prezzo dell’immobile, oltre 920,00 Euro  (imposte ipotecarie, catastali e di bollo, tasse di trascrizione e voltura).

Se chi vende è un’impresa che ha costruito o ristrutturato, i lavori sono finiti da piu’ di 5 anni e l’azienda non opta per l’applicazione dell’IVA, l’acquirente deve pagare l’imposta di registro nelle stesse modalità che si applicano nell’acquisto da privato.

Puo’ usufruire delle agevolazioni non solo chi acquista per intero la piena proprietà dell’immobile, ma anche chi acquista la nuda proprietà o una qualsiasi quota di comproprietà (un mezzo, un terzo, o altro), il diritto di usufrutto, uso, abitazione.

Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.

Nel caso desideriate informazioni su un argomento di forte interesse, creerò un post dedicato.

Per restare sempre aggiornati su tutti i nostri articoli, seguiteci anche su facebook e instagram.

Al prossimo post

EFFECI Immobiliare

Filippo Casella

© Effeci Immobiliare di Filippo Casella - Created by SSD Privacy Policy - Revoca consensi - Cookie Policy - Digitalizzazione