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19 Aprile 2019
Nella zone di campagna ci sono molti immobili di civile abitazione (case indipendenti e ville) che sono poste all’interno di un terreno agricolo di proprietà.
Questa tipologia di fabbricato è “appetibile” sul mercato della compravendita e richiesta dagli acquirenti proprio perché possono godere della presenza del terreno, per coltivarlo, per destinarlo anche solo in parte a giardino, per creare un parco, per utilizzarlo in altri modi o comunque perché garantisce la privacy.
Quando si decide di vendere un immobile di civile abitazione con terreno e il confinante è un coltivatore diretto è importanti porsi alcune domande:
La legge non è chiarissima e sono molte le sentenze in merito. Analizzare attentamente lo stato di fatto, ancora prima della stipula di un contratto preliminare è molto importante.
Quando un terreno è considerato pertinenziale all’abitazione, perde i requisiti di terreno agricolo e quindi assume la destinazione dell’immobile principale, cioè dell’abitazione ed è escluso il diritto di prelazione.
Se il terreno intorno al fabbricato è recintato, se è tutto o per la maggior parte delimitato da una siepe, se ha le chiare fattezze di un giardino per la presenza di piante decorative, prato all’inglese, ecc.ecc., si può sostenere che è pertinenziale all’abitazione.
Se si tratta di un uliveto, di un vigneto o comunque di un terreno coltivato è più difficile considerarlo strettamente pertinenziale all’abitazione.
La metratura deve essere sempre proporzionata alle dimensioni dell’abitazione, la villetta avrà sicuramente un giardino più contenuto rispetto alla villa padronale con parco privato.
– se il terreno è censito al Catasto Fabbricati insieme all’abitazione si può considerare pertinenziale ?
Non è sufficiente che il terreno sia censito insieme alla casa al Catasto Fabbricati perché possa essere considerato sicuramente pertinenziale.
Mi preme ricordare che mai come in questo caso verificare lo stato di fatto è importante e, come già scritto in altri post, la prelazione agraria è strettamente riservata ai coltivatori diretti e non ne hanno mai diritto gli imprenditori agricoli professionali. (D.Lgs. 29.03.2004).
Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.
Nel caso desideriate informazioni su un argomento di forte interesse, creerò un post dedicato.
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Al prossimo post
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella