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19 Maggio 2019
La donazione è un contratto con il quale una persona trasferisce a un altro soggetto un proprio bene, arricchendolo gratuitamente con spirito di liberalità.
Deve essere effettuata con un atto notarile, alla presenza di due testimoni.
Chi riceve un immobile in donazione ne diventa a tutti gli effetti proprietario, ma gli eredi del donante possono in alcuni casi impugnare l’atto, entro dieci anni dalla morte dello stesso.
Il coniuge e i figli del defunto, o in mancanza di essi i genitori del defunto, hanno diritto per legge ad una quota del suo patrimonio, indipendentemente dalla sua volontà e possono esercitare l’azione di riduzione riacquistando la proprietà dei beni che il defunto ha donato, anche se nel frattempo sono stati venduti ad altri.
Gli acquirenti successivi rischiano di essere coinvolti nell’eventuale azione di riduzione della donazione, inoltre gli Istituti di credito non concedono un mutuo con garanzia ipotecaria per finanziare l’acquisto di un bene donato.
Il bene acquisito per donazione, diventa di fatto incommerciabile per un periodo di tempo, a meno che non si agisca come vedremo di seguito.
L’azione di riduzione può essere effettuata per 10 anni dalla morte del donante.
Dopo 20 anni dall’atto di donazione, anche se il donante è ancora in vita, gli eredi legittimi possono rivolgersi solo ai donatari che avevano ricevuto i beni, che dovranno risarcirli con una somma di denaro e non con il bene immobile, oggetto di donazione. In questo caso i terzi che hanno acquistato l’immobile non rischiano più nulla.
Gli eredi, prima dei 20 anni, possono però opporsi alla donazione e riservarsi il diritto di agire contro chi acquistasse gli immobili donati, anche dopo il ventennio.
Dopo la morte del donante, se gli eredi fossero d’accordo potrebbero rinunciare all’azione di riduzione e risolvere il problema, ma avviene raramente.
Si potrebbe risolvere la donazione e ritrasferire l’immobile al donante, che quindi a questo punto potrebbe venderlo.
Da pochi anni c’è una soluzione più pratica, quella di sottoscrivere una polizza assicurativa che annulla i rischi derivanti dall’ acquisto dei beni di provenienza donatizia. La polizza consente agli acquirenti anche di farsi finanziare con un mutuo bancario.
Può essere sottoscritta all’atto della donazione dal donante o dal donatario, ma anche prima del rogito notarile dagli altri soggetti coinvolti nella compravendita e dura fino a quando il diritto all’azione di restituzione non si prescrive.
Sicuramente la polizza più conosciuta è quella della società AON del gruppo LLOYD’S, che ho utilizzato più volte con assoluta soddisfazione di tutte le parti.
Quando si vuole acquistare o si vuol vendere un bene immobile con provenienza donatizia, per evitare complicazioni e prima di impegnarsi con un contratto preliminare, è sempre consigliabile analizzare in anticipo e con attenzione i vari scenari.
Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.
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Al prossimo post.
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella