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26 Maggio 2019
L’Unione Europea ha emanato alcune direttive per la tutela dell’ambiente, cercando di diminuire l’uso delle risorse naturali e l’emissione di gas che possano alterare il clima.
Poiché una parte considerevole dei consumi di energia deriva dall’uso degli edifici, si stima circa il 40%, l’UE ha introdotto una procedura di valutazione dell’efficienza energetica per indurre i proprietari ad eseguire degli interventi migliorativi.
La valutazione è obbligatoria qualora si voglia vendere o affittare un immobile e deve essere eseguita da un tecnico abilitato, iscritto all’albo regionale dei certificatori, che rilascerà l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
L’APE ha sostituito nel 2013 il vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e comprende maggiori informazioni quali: l’energia necessaria per il riscaldamento invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda e per talune categorie di immobili ad uso non abitativo, l’energia destinata all’illuminazione, agli ascensori e alle scale mobili.
L’APE è valido per 10 anni, a condizione che non siano stati eseguiti lavori che abbiano modificato la classe energetica dell’edificio e siano stati controllati periodicamente gli impianti, in particolare quello termico.
Chi è in possesso del vecchio ACE, può ancora utilizzarlo fino alla scadenza dei 10 anni, sempre che gli impianti siano stati revisionati come prescrive la normativa.
L’APE deve essere allegato agli atti di compravendita, di permuta, di conferimento in società e nel contratto l’acquirente deve dichiarare di aver ricevuto l’Attestato e tutte le informazioni relative alla certificazione energetica dell’immobile. Per le donazioni e in generale per i trasferimenti a titolo gratuito, alcuni studi notarili non ritengono sia necessario, ma va sempre preventivamente richiesto.
Qualora si affitti un immobile il locatore è obbligato a consegnare l’APE al locatario, citando gli estremi nel contratto, ma non è più richiesta l’allegazione. L’obbligo di allegazione rimane nel caso di contratti di locazione di interi edifici.
Se negli atti di compravendita non viene allegato l’attestato le parti sono punite in solido con una sanzione pecuniaria che va da 3.000 a 18.000 euro. Nei contratti di locazione, in caso di mancata consegna, la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro.
Ci sono alcune tipologie di immobili il cui l’utilizzo non prevede normalmente l’installazione di impianti di climatizzazione e per i quali non è obbligatorio redigere l’APE.
Questi sono: gli edifici disciplinati dal codice dei beni culturali (nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni possa alterarne il profilo storico o artistico) – gli edifici industriali o artigianali (quando sono riscaldati in seguito al processo produttivo) – gli edifici rurali non ad uso abitativo (sprovvisti di impianti) – i fabbricati isolati con una superficie inferiore ai 50 mq – i box, le cantine, le autorimesse, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi – gli edifici adibiti a luoghi di culto – i ruderi e gli scheletri strutturali (non riconducibili alla nozione di edificio).
Molti clienti mi hanno posto dei quesiti che mi inducono ad esprimere in questo articolo alcune precisazioni.
L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e la Dichiarazione di conformità degli impianti sono due cose ben distinte. L’immobile non si può vendere senza APE (o ACE) ma si può vendere senza dichiarazione di conformità degli impianti (basta prevederlo nel contratto preliminare).
L’APE deve essere dotato del numero di protocollo e della data di presentazione. Lo studio notarile incaricato della stipula dell’atto di compravendita lo richiederà sempre e lo analizzerà con attenzione. In passato questo non succedeva perché non c’era l’obbligo e circolavano attestati falsi.
Bisogna diffidare dai certificatori che non verificano attentamente le prestazioni dell’edificio e rilasciano, spesso a basso prezzo, degli Attestati sostanzialmente senza valore. Il Venditore è legalmente responsabile e può essere denunciato per il reato di truffa, se presenta all’acquirente un APE dal quale risulti una classe energetica superiore a quella reale, indipendentemente dalla responsabilità del tecnico certificatore.
Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.
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Al prossimo post.
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella