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16 Giugno 2019
Al momento dell’atto di compravendita, nella maggioranza dei casi, l’acquirente dopo che il notaio ha stipulato il rogito versa al venditore il saldo del prezzo e ritira le chiavi dell’immobile, entrandone in possesso.
Il notaio, nel più breve tempo possibile, deve trascrivere l’atto nei registri immobiliari ma purtroppo questo non avviene in tempo reale e quindi l’acquirente che ha pagato il saldo non è ancora formalmente proprietario, o più precisamente ha sottoscritto un atto che non può opporre a terzi.
Qualora, prima della trascrizione, il venditore vendesse ad altri oppure venisse iscritta un’ipoteca o pubblicata una qualsiasi trascrizione pregiudizievole sull’immobile, l’acquirente dovrebbe adire le vie legali per far valere i propri diritti e ottenere il risarcimento per il danno subito.
Dall’agosto del 2017 le legge prevede che l’acquirente ha la facoltà di consegnare il prezzo della compravendita in deposito al notaio, fino a che l’atto non viene trascritto e l’acquisto si perfezioni, senza alcun gravame.
L’acquirente dovrà consegnare al notaio un assegno circolare o eseguire un bonifico a lui intestato, per l’importo del prezzo della compravendita comprensivo delle imposte dovute, dell’onorario, dei rimborsi delle spese sostenute, delle eventuali spese condominiali arretrate o di altri oneri, se presenti. Il notaio, come prescritto dalla legge, verserà le somme su un conto dedicato impignorabile e gli interessi eventualmente prodotti spetteranno allo stato.
Dopo aver eseguito la registrazione dell’atto e la successiva trascrizione nei registri immobiliari, previa verifica dell’assenza di formalità pregiudizievoli che non erano presenti al momento della stipula, il notaio consegnerà il prezzo della vendita al venditore.
Oltre a garantire l’acquirente per i rischi che corre dal momento della stipula a quello della trascrizione, il deposito del prezzo potrebbe essere utilizzato anche per garantire le parti: nel caso in cui si stabilisca in atto che il pagamento del saldo sia subordinato all’avverarsi di un determinato evento, o all’adempimento di una determinata prestazione.
Potrebbe essere il caso della consegna del bene in tempi successivi all’atto, oppure quello di una vendita soggetta a prelazione, o quello in cui il venditore si impegna ad ultimare le pratiche urbanistiche o a ottenere il certificato di agibilità. Sono innumerevoli gli eventi o gli adempimenti ai quali si può legare il pagamento del prezzo, sempre che ci sia l’accordo tra le parti.
Le somme versate prima dell’atto, a titolo di acconto o di caparra, non sono garantite, a meno che non si sia stato stipulato un preliminare trascritto dal notaio nel quale si è stabilito di procedere con il deposito del prezzo.
Il deposito del prezzo in Italia non è obbligatorio, come lo è da molti anni in Francia, anche perché gli studi notarili istruiscono le pratiche con molta attenzione e quando intravvedono il possibile insorgere di problematiche, trascrivono gli atti in tempi brevissimi, limitando moltissimo i rischi.
Il deposito del prezzo è a pagamento e l’onorario è stabilito dallo studio notarile, anche in base alle spese che dovrà sostenere.
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Al prossimo post.
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella