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10 Maggio 2019
Il diritto di abitazione è un diritto reale, disciplinato dall’art.1022 del codice civile e consiste nel diritto di abitare un alloggio, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
Il diritto di uso è anch’esso un diritto reale, disciplinato dall’art.1021 del codice civile e consiste nel diritto di servirsi di un bene e di raccoglierne gli eventuali frutti, solo per quanto riguarda i bisogni propri e della propria famiglia.
I figli nati o adottati dopo che è sono sorti i diritti, anche se la persona non avesse contratto matrimonio, così come le persone che convivono con il titolare del diritto per prestargli i loro servizi, rientrano nella famiglia.
Il pieno proprietario può costituire tali diritti gratuitamente o a titolo oneroso, ma la legge prevede alcuni importanti casi nell’ambito della successione.
Il più comune è il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, sull’alloggio destinato a residenza principale della famiglia e il diritto di uso sui mobili che lo arredano.
L’articolo 1024 del codice civile prescrive che i diritti di uso e abitazione non si possono cedere ne locare.
Chi ha il diritto di abitazione o uso e occupa per intero l’immobile è tenuto a pagare le spese di manutenzione ordinaria e al pagamento delle imposte, cosi come l’usufruttuario di un bene. Chi occupa soltanto una parte dell’immobile, deve pagare le spese e le imposte in proporzione a quanto utilizzato.
Se l’oggetto del diritto di uso è un fondo agricolo, chi raccoglie tutti i frutti è tenuto al pagamento delle spese di coltura e alla manutenzione ordinaria del bene, chi ne raccoglie solo una parte, deve contribuire in proporzione.
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Al prossimo post.
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella