Home » Blog
4 Agosto 2019
Quando due coniugi che sono comproprietari di un immobile divorziano, si trovano ad affrontare una problematica complessa, anche perché spesso la casa rappresenta una parte importante del patrimonio familiare.
Se uno dei due coniugi acquisisce la quota dell’altro e quest’atto è diretto a regolare i rapporti economici tra loro, costui viene favorito dal punto di vista fiscale e questo vale anche per i trasferimenti di eventuali altri immobili che sono stati acquistati dai coniugi in regime di comunione legale dei beni.
Infatti, nonostante nel gennaio 2014 siano state abrogate buona parte di agevolazioni, è sempre prevista l’esenzione totale delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di tutti i tributi accessori per i trasferimenti immobiliari che hanno luogo nell’ambito di un procedimento di divorzio.
Può succedere che i coniugi si accordino per il trasferimento della proprietà della casa coniugale già al momento della separazione, ma poiché i rapporti vengono regolati definitivamente con il divorzio, la legge non ha tenuto conto dei trasferimenti che avvengono in sede di separazione.
A fronte di quanto sopra è intervenuta la Corte Costituzionale, precisando che le stesse agevolazioni valgono anche per i trasferimenti che avvengono nella fase di separazione che precede il divorzio.
Nell’ambito di un accordo di separazione o di un divorzio è abbastanza frequente che si decida di trasferire degli immobili a favore dei figli e l’Agenzia delle entrate ha previsto di applicare le agevolazioni anche in questo caso.
Affinché ciò accada è però necessario che l’accordo patrimoniale a favore dei figli sia un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e questo deve essere inserito nel testo dell’accordo omologato dal tribunale.
Nella normale pratica un soggetto che acquista un immobile o una quota di esse e fruisce delle agevolazioni “prima casa” le perde se lo vende nei 5 anni successivi, a meno che non riacquisti un altro immobile ed entro un anno lo adibisca a propria “abitazione principale”.
L’Agenzia delle entrate, modificando una sua precedente interpretazione, ha tuttavia stabilito che in base ad obblighi assunti in sede di separazione o di divorzio, un coniuge cede all’altro la quota di comproprietà dell’abitazione principale, non perde le agevolazioni “prima casa” anche se non sono ancora trascorsi cinque anni dal momento dell’acquisto, a prescindere che compri o meno entro un anno un’altra “abitazione principale”.
In ultimo l’Agenzia delle entrate ha sancito che non perdono le agevolazioni i coniugi che vendono a terzi l’immobile anche se uno dei due rinuncia all’incasso della sua parte di ricavo, ma solo se l’altro coniuge che ha incassato il totale del ricavo riacquista entro un anno un immobile e lo adibisce a propria “abitazione principale”. Il coniuge che non ha incassato nulla non perde le agevolazioni anche se non acquista un’altra abitazione.
Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.
Nel caso desideriate informazioni su un argomento di forte interesse, creerò un post dedicato.
Per restare sempre aggiornati su tutti i nostri articoli, seguiteci anche su facebook e instagram.
Al prossimo post
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella