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14 Luglio 2019
Può succedere di comprare o vendere immobili che sono stati originariamente costruiti, da imprese cooperative, su aree di proprietà del comune, in diritto di superficie, le cosiddette “case popolari”.
Sono molte le norme che regolano questo tipo di interventi edilizi agevolati ed è quindi di fondamentale importanza prestare la massima attenzione e far chiarezza su tutti gli aspetti.
Il diritto di superficie è il diritto di edificare sul suolo o nel sottosuolo di proprietà di un altro soggetto.
Viene normalmente concesso dai comuni che, per consentire l’acquisto delle case alla popolazione meno abbiente, le riservano un piano di Edilizia agevolata e consentono alle imprese, spesso cooperative, di edificare e assegnare gli immobili agli aventi diritto, a prezzi inferiori a quelli di mercato.
Il Comune, dopo aver ceduto il diritto di superficie, rimane proprietario dell’area su cui sorge il fabbricato e gli assegnatari diventeranno proprietari delle abitazioni costruite per un determinato periodo di tempo, normalmente 99 anni. Tutto viene regolato da una scrittura chiamata convenzione, stipulata tra il comune e l’impresa costruttrice, dove sono stabiliti gli impegni ed obblighi delle parti.
Quasi sempre i Comuni, stipulando le convenzioni, consentono ai proprietari degli alloggi dopo che è trascorso il termine dei 99 anni, di acquistare la proprietà della loro quota dell’area e di diventare pieni proprietari degli immobili, in caso contrario alla scadenza del termine il Comune diventerà automaticamente pieno proprietario.
Molti Comuni hanno chiesto periodicamente ai proprietari degli alloggi di acquistare la proprietà della loro quota dell’area e chi si è accordato in tal senso e pagato quanto richiesto è diventato pieno proprietario del proprio appartamento.
Non è necessario, all’interno dello stesso fabbricato ci sono proprietari degli appartamenti in diritto di superficie che non hanno aderito alle richieste dei comuni e pieni proprietari che invece hanno aderito.
Sicuramente si, i vincoli sono diversi a seconda del tipo di convenzione che l’impresa costruttrice ha stipulato con il Comune, quello più frequente è l’obbligo di acquistare l’immobile come “prima casa”, ma potrebbe essere necessario che l’acquirente rientri in precisi limiti di reddito, il Comune potrebbe avere il diritto di prelazione, il venditore potrebbe essere obbligato a alienare il bene ad un prezzo imposto, ecc.ecc.
Se il venditore non è pieno proprietario non sempre le banche finanziano l’acquisto all’acquirente e quindi la questione è molto delicata e va affrontata con le dovute accortezze, contattando l’Istituto di riferimento.
L’acquisto di un immobile costruito in diritto di superficie può essere vantaggioso in termini economici, non ci sono convenzioni stipulate che sono arrivate ancora alla scadenza dei 99 anni, perché le più vecchie non superano i 40 e i vincoli sopra citati potrebbero decadere nel tempo, ma ogni situazione è un caso a sé e va analizzata nel dettaglio
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EFFECI Immobiliare
Filippo Casella