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6 Ottobre 2019
L’imprenditore individuale e il socio di una società di persone rispondono dei debiti che hanno contratto con l’attività con tutto il loro patrimonio. Se gestiscono l’azienda attraverso una società di capitali, ad esempio una società a responsabilità limitata (s.r.l.), potrebbero dover rispondere in qualità di amministratori. Anche il professionista o il dirigente di qualsiasi impresa privata o pubblica è responsabile in tal senso.
Per tutelarsi può essere utile per tali soggetti costituire un fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale è uno strumento con il quale, attraverso un atto notarile, vengono vincolati alcuni beni per far fronte ai bisogni della famiglia.
I beni possono essere immobili, titoli di credito, ma anche veicoli, imbarcazioni o altri beni mobili registrati.
I beni che sono nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata, per i debiti contratti dopo la sua costituzione. Sono compresi i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa, di un’attività professionale e quelli derivanti da obblighi di risarcimento danni e sanzioni varie. Per i debiti tributari non sempre il fondo è opponibile all’amministrazione finanziaria e bisogna valutare caso per caso.
Può essere utilizzato solamente da coppie sposate e non da single o conviventi. Lo può costituire anche uno solo dei coniugi o una terza persona per testamento.
Premesso che il fondo non comporta la perdita della proprietà, cioè se i beni sono di un solo coniuge tali rimangono anche dopo la sua costituzione, l’uso del bene e i suoi frutti, ad esempio eventuali canoni di locazione, devono essere rivolti a soddisfare i bisogni della famiglia.
La vendita dei beni può avvenire solo se c’è il consenso di entrambi i coniugi. Se ci sono figli minori la vendita deve essere autorizzata dal tribunale, a meno che non sia stata prevista nell’atto la possibilità di disporre dei beni senza l’approvazione del giudice.
L’amministrazione ordinaria spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi i coniugi, ma un coniuge può chiedere l’autorizzazione al giudice per compiere un atto nell’interesse della famiglia, se l’altro coniuge si oppone al compimento.
Il fondo patrimoniale si estingue in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti del matrimonio. Nel caso ci siano figli minori, gli effetti del fondo cesseranno al compimento della maggiore età degli stessi.
Qualora eventuali creditori riescano a dimostrare che il fondo sia stato costituito per frodarli, possono adire le vie legali e ricorrere all’azione revocatoria che può rendere inefficace il fondo. Tale effetto si produce solo nei confronti del creditore che ha vinto in giudizio, il fondo resta comunque valido e non si estingue.
L’utilizzo di questo strumento va valutato con molta attenzione perché anche se la sua presenza spesso disincentiva i creditori a rivolgersi al giudice, i suoi effetti non sono sempre certi e l’orientamento della giurisprudenza è di limitarli sempre più.
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EFFECI Immobiliare
Filippo Casella