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8 Dicembre 2019
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono concesse a chi possiede i requisiti previsti dalla legge, qualora questi vengano meno i benefici decadono e le conseguenze possono essere molto onerose.
1) Quando si compra un’abitazione “prima casa” e si è proprietari di un immobile, posto su tutto il territorio nazionale, per il quale si aveva già usufruito delle agevolazioni, anche per quote. Non si perdono però le agevolazioni se si vende il bene entro un anno dal nuovo acquisto.
2) Quando al momento dell’atto si è titolari anche in comunione con il proprio coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un altro alloggio posto nello stesso Comune dov’è situato l’immobile che si sta acquistando.
3) Quando si acquista senza avere la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile e non la si trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto.
Sono esentati da quest’obbligo i cittadini italiani emigrati all’esterno e il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Non si perdono le agevolazioni se, pur non avendo la residenza, al momento dell’atto si ha il centro dei propri affari e cioè si svolge propria attività di lavoro o di studio nel Comune in cui si compra.
4) Quando si vende, permuta o dona l’immobile entro cinque anni dall’acquisto.
In questo caso non si perdono le agevolazioni se si riacquista entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, su tutto il territorio nazionale.
Il coniuge, che in caso di separazione o divorzio, cede all’altro la propria quota dell’abitazione principale, anche se non sono trascorsi cinque anni dall’acquisto, non perde le agevolazioni.
Se i coniugi, in base all’accordo stabilito e omologato in tribunale, vendono a terzi il bene con la rinuncia da parte di uno a favore dell’altro, al ricavato dalla vendita, il coniuge che ha incassato il corrispettivo è obbligato, per evitare di perdere le agevolazioni, ad acquistare entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, l’altro coniuge non ha nessun obbligo.
Quando si decade dalle agevolazioni si è obbligati a pagare la differenza tra l’imposta agevolata del 2%, in caso di acquisto soggetto a tassa di registro e del 4%, in caso di acquisto soggetto ad I.v.a. e l’imposta ordinaria che è rispettivamente del 9% (registro) e del 10% (I.v.a). Vanno aggiunti gli interessi di mora dalla data dell’acquisto al momento in cui le agevolazioni decadono e una sanzione nella misura del 30% delle imposte da pagare.
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EFFECI Immobiliare
Filippo Casella