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22 Giugno 2019
Ogni tanto succede che i genitori collaborino con i figli nell’acquisto di un immobile pagando tutto o una parte del prezzo, in quanto i figli non hanno il denaro, né il reddito sufficiente.
L’intestazione di un bene ad un figlio acquistato con il denaro fornito dai genitori è, per legge, una donazione indiretta. Far risultare nell’atto la provenienza del denaro è importante per evitare problemi con il fisco e, nel caso della presenza di più figli, per evitare di creare disuguaglianze non volute.
Le donazioni indirette sono soggette ad alcune norme: quella sulla revocazione per ingratitudine, per sopravvenienza di figli e quella sulla riduzione di legittima.
La donazione del denaro è esente da imposta quando il denaro viene usato per l’acquisto di immobili o aziende. Questo è molto importante perché, senza dover sopportare costi aggiuntivi, permette di citare negli atti pubblici che la provvista del denaro impiegato dai figli per l’acquisto dell’immobile è stata a cura dei genitori.
Se il figlio non è dotato di un reddito sufficiente per poter giustificare l’acquisto, quanto sopra è indispensabile per non aver problemi sotto il profilo delle imposte dirette.
Sotto il profilo successorio, quando l’acquirente non è figlio unico dovrà imputare l’immobile acquistato alla propria quota ereditaria.
Va precisato però che l’oggetto della donazione diventerebbe l’immobile e non il denaro e quindi nel caso la donazione fosse revocata o ridotta per lesione della legittima, l’azione di riduzione avrebbe per oggetto l’immobile e non il denaro.
Nel caso si pensi che ci siano i presupposti per una possibile revoca o riduzione sarebbe utile stipulare prima una donazione del denaro e in seguito l’atto di acquisto dell’immobile da parte del figlio.
Un importante aspetto da considerare è che la Corte di Cassazione ha stabilito che le possibili azioni di riduzione o di restituzione, che fossero avanzate dagli eredi legittimi, non potranno mai coinvolgere i successivi acquirenti dell’immobile oggetto di donazione indiretta; quindi in caso di rivendita dei beni, gli eredi legittimi del donante potranno rivalersi soltanto sul beneficiario originario della donazione.
Va osservato infine che quando il figlio è sposato in comunione dei beni con il coniuge ogni bene acquistato è di proprietà comune, ma i beni ricevuti per donazione sono considerati beni personali e quindi di proprietà esclusiva. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il figlio, sposato in comunione dei beni, acquista l’immobile con il denaro dei genitori, il bene non rientra nella comunione legale e rimane bene personale del figlio.
Si potrà comunque intestare l’immobile ad entrambi i coniugi, facendoli intervenire nell’atto di acquisto per fargli dichiarare le proprie volontà, in tal senso.
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Al prossimo post.
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella